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Pubblicato il Decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020
notizia pubblicata in data : sabato 16 maggio 2020

E’ stato pubblicato il Decreto Legge n.33 del 16/05/2020, che prevede nuove aperture alle limitazioni dei precedenti D.P.C.M. e Decreti Legge.
- Ci si può muovere liberamente, da soli, in gruppo, con qualunque mezzo, ALL’INTERNO DELLA PROPRIA REGIONE. Vengono quindi eliminati tutti i limiti delle precedenti norme pubblicate, sia dallo Stato che dalla Regione Emilia Romagna. All'interno della regione non è più necessario il modulo di autodichiarazione.
- E' VIETATO L’ASSEMBRAMENTO di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, MASCHERINE O MENO.
- Resta il divieto di spostarsi in altre regioni, almeno fino al 2 giugno 2020 , con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Restano sempre validi i divieti di spostamento per chi è in quarantena.
- A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra una regione e l’altra possono essere limitati/vietati solo con provvedimenti specifici, in relazione all’andamento della curva epidemiologica e del rischio effettivamente presente.
- I punti precedenti valgono anche per gli spostamenti all’estero, fino al 02 giugno 2020 ci si sposta all’estero solo per lavoro, salute o assoluta urgenza; dal 03 giugno gli spostamenti tra uno stato e l’altro possono essere limitati/vietati solo con provvedimenti specifici, in relazione all’andamento della curva epidemiologica e del rischio effettivamente presente e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
- Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgeranno se e quando ritenuto possibile in base all'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti specifici adottati dallo Stato o dalle Regioni.
- Il sindaco potrà disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Le funzioni religiose con la partecipazione di persone potranno svolgersi normalmente, mantenendo le distanze interpersonali e rispettando le limitazioni dei protocolli siglati tra Governo e le varie confessioni religiose
- Le attività didattiche di ogni ordine e grado, le attività economiche potranno riprendere le attività rispettando le linee guida previste nei protocolli siglati.
Link al testo del Decreto Legge